Lo status lavorativo della moglie non può limitare la concessione di permessi familiari al padre

I permessi giornalieri al padre per la cura del bambino devono essere concessi senza condizioni legate allo status lavorativo della madre. E’ quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, nella sentenza depositata il 30 settembre 2010 (causa C-104/09, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-104/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher)), rafforza la posizione dei padri, favorendo un’interpretazione estensiva delle legislazioni nazionali in materia di permessi di maternità e paternità. Gli eurogiudici hanno chiarito che il permesso per allattamento, legato in realtà alla cura del figlio e attribuito anche al padre, non può essere limitato ai casi in cui la madre sia una lavoratrice dipendente, ma deve essere esteso anche se lavoratrice autonoma. A Lussemburgo si erano rivolti i giudici spagnoli alle prese con un ricorso di un lavoratore al quale il datore di lavoro aveva negato il permesso per allattamento in quanto la madre del bambino non era lavoratrice subordinata.

Una posizione bocciata dalla Corte Ue che ha interpretato la direttiva 76/207, modificata dalla 2006/54/Ce (recepita in Italia con Dlgs n. 5/2010) in senso favorevole al padre. Questo perché padre e madre di bambini in tenera età «sono equiparabili sotto il profilo della necessità di ridurre il loro orario giornaliero per occuparsi del bambino», tanto più che il permesso per allattamento era in realtà svincolato dal fatto biologico e concesso per assicurare una cura del bimbo. Di conseguenza, madre e padre, che hanno lo status di lavoratori subordinati, devono essere trattati nello stesso modo per non incorrere in una discriminazione fondata sul sesso. Poco importa, quindi, lo status del partner: nei casi in cui un permesso è concesso ai lavoratori in quanto genitori del bambino, senza alcun collegamento con una funzione biologica, uomo e donna devono essere trattati nello stesso modo.

Con la sentenza della Corte, quindi, si amplia la tutela dei padri perché i giudici Ue sciolgono ogni legame tra concessione dei permessi e situazione lavorativa della madre. Una linea seguita anche in Italia come risulta dalla circolare del Ministero del lavoro n. 19605 del 16 novembre 2009 che ha allargato i permessi anche i padri con moglie casalinga.

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