Mandato di arresto europeo: via libera anche se non è allegato il provvedimento restrittivo

Sì all’esecuzione e alla consegna anche se il mandato di arresto europeo trasmesso da un’autorità di un altro Stato membro non include il provvedimento restrittivo della libertà personale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 14759/13, sesta sezione penale, depositata il 29 marzo 2013 (mae). Per la Suprema Corte, la segnalazione del SIS, laddove siano presenti tutti gli elementi identificativi, inclusi i fatti che costituiscono reato, è sufficiente a realizzare le condizioni previste dall’articolo 6 della legge 22 aprile 2005 n. 69 che specifica il contenuto del mandato europeo nella procedura passiva di consegna. E questo anche quando manca il testo delle disposizioni violate. Né è un motivo ostativo alla consegna la mancata indicazione dei termini massimi di custodia cautelare: il sistema austriaco – precisa la Cassazione – prevede detti termini. Inoltre, nell’ordinamento austriaco è assicurata la periodica verifica sulla sussistenza dei motivi di restrizione della libertà personale. Di conseguenza, non sussistono ragioni ostative alla consegna.

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