Mandato di arresto: obbligatoria la clausola di rinvio per il cittadino italiano

Nel caso di richiesta di esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino italiano, l’autorità nazionale è obbligata ad apporre la condizione del rinvio in Italia in linea con l’articolo 19 della legge n. 69/2005 relativa al recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione feriale penale, con sentenza n. 36094/14 del 22 agosto (Mae). La Corte di appello di Genova aveva disposto l’esecuzione di un mandato di arresto emesso dal Tribunale di grande istanza di Grasse (Francia) nei confronti di un cittadino italiano. Quest’ultimo aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Cassazione ritenendo, tra gli altri motivi, che non era stata rispettata la condizione della doppia incriminazione, non erano state accluse le norme rilevanti, un adeguato materiale probatorio e non era stata apposta la clausola relativa al rinvio in Patria esaurite le esigenze processuali. La Cassazione ha respinto il ricorso per gli altri motivi, accogliendolo solo in relazione all’indicata clausola. Prima di tutto, osserva la Cassazione, per assicurare il rispetto del principio della doppia punibilità non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero “trovi il suo esatto corrispondente in una norma italiana dell’ordinamento italiano”. E’ sufficiente, infatti, che la concreta fattispecie sia punibile in entrambi gli ordinamenti senza che vi sia una corrispondenza formale. Né è possibile bloccare l’esecuzione del mandato di arresto solo perché non è stato consegnato il testo delle disposizioni applicabili. Inoltre, le autorità emittenti non sono tenute a un’elaborazione dei dati fattuali perché è sufficiente che l’autorità dell’esecuzione possa evincere la gravità del fatto e procedere, anche perché spetta allo Stato emittente valutare le esigenze di misure cautelari. La Cassazione ha invece accolto il ricorso per la sola parte relativa all’assenza della condizione del rinvio in Italia del cittadino che il giudice è tenuto ad apporre ex officio, secondo l’articolo 19 della legge n. 69/2005 in base al quale “se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione”, salvo nei casi in cui non vi sia un’espressa diversa richiesta dell’interessato.

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