No all’immunità assoluta per l’ex Direttore del Fondo monetario internazionale. L’azione civile contro Strauss Khann va avanti a New York

La Corte suprema di New York (County of Bronx) ha negato l’immunità all’ex direttore del Fondo monetario internazionale Strauss Khann (sentenza n. 307065/11, DSK-30706511). Nel corso del procedimento civile avviato dalla cameriera del Sofitel che aveva accusato l’ex direttore di tentato stupro, Strauss Khann aveva eccepito l’immunità dalla giurisdizione perché direttore del Fondo monetario. Una tesi respinta dalla Corte suprema che ha escluso l’esistenza di una regola consuetudinaria in tal senso e ha precisato che l’articolo 9 sezione 8 dello Statuto del Fondo monetario internazionale attribuisce unicamente l’immunità funzionale e quindi solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni. Sul carattere limitato dell’immunità, poi, precisa la Suprema Corte sono d’accordo tutti i 188 Stati che fanno parte del Fondo. Da respingere, quindi, la tesi di Strauss Khann che aveva anche invocato l’esistenza di una regola consuetudinaria e l’applicazione della Convenzione del 21 novembre 1947 relativa all’immunità delle istituzioni specializzate dell’Onu.

D’altra parte, precisa la Corte suprema, Strauss Khann nel procedimento penale non aveva mai avanzato l’esistenza dell’immunità anche perché mirava a riabilitare il proprio nome. Diritto che deve essere concesso anche alla donna che ha intrapreso la causa civile.

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