Passa nuovamente alla Corte costituzionale l’esame dell’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 relativo ai contributi versati nella Confederazione elvetica per la pensione di anzianità. Con ordinanza interlocutoria n. 4881 dell’11 marzo 2015 (pensioni), la quarta sezione lavoro della Corte di Cassazione ha passato la questione alla Consulta per un possibile contrasto con l’articolo 117 della Costituzione in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che si riterrebbe violato per l’applicazione retroattiva della normativa e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà. In particolare, sorgono dubbi a seguito della pronuncia della Corte europea nel caso Stefanetti e altri contro Italia del 15 aprile 2014, con la quale Strasburgo si è pronunciata nel senso di ritenere lesi i diritti di natura pensionistica dei lavoratori migranti in Svizzera.
E’ stata una lavoratrice, che aveva versato contributi in Svizzera ottenendo poi il trasferimento dei contributi presso l’Inps, a dare l’avvio alla vicenda. In applicazione della legge n. 296 l’importo dei contributi trasferiti era stato calcolato tenendo conto dell’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e per i superstiti in relazione al periodo a cui i contributi si riferivano. Un calcolo che – osserva la donna – risultava penalizzante con una riduzione arbitraria e un’indebita ingerenza nei diritti dei pensionati. Di qui la richiesta di un ricalcolo. Malgrado la questione di costituzionalità fosse già stata posta e respinta con la pronuncia n. 264/2012, con la quale la Consulta aveva raggiunto una soluzione opposta a quella già prospettata dalla Corte europea nella sentenza Maggio contro Italia del 31 maggio 2011, la ricorrente la ripropone tenendo conto della sentenza Stefanetti (qui la traduzione in italiano curata dal Ministero della giustizia stefanetti) con la quale l’Italia è stata condannata anche per l’applicazione retroattiva della legislazione a danno dei pensionati senza che la Corte ritenesse l’equilibrio del sistema pensionistico, nel caso di specie, come impellente motivo di interesse generale. Ora, la Cassazione alla luce delle pronunce della Consulta non può disapplicare direttamente il diritto interno contrario alle norme convenzionali come interpretate da Strasburgo e, quindi, solleva la questione di costituzionalità dell’articolo 1 della legge n. 296 in relazione all’articolo 117 il cui contenuto, in quest’occasione, è fornito dall’articolo 6 della Convenzione europea e dal Protocollo n. 1.
Si veda l’analisi dell’ufficio studi della Corte costituzionale su “La tutela multilivello dei diritti fondamentali” del 2014 (RI_ServizioStudi_Santiago“).
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