Presunzione d’innocenza: uno studio dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali sull’attuazione in alcuni Stati membri

L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha pubblicato un rapporto sulla presunzione di innocenza e i diritti collegati, che si riflettono sulle regole processuali (presunzione d’innocenza). Il volume punta a fornire agli operatori del diritto un chiarimento sull’interpretazione di detto diritto riconosciuto nell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”) e nella direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In particolare, è analizzata l’applicazione pratica del diritto alla presunzione d’innocenza nei procedimenti penali, dando conto dei risultati di interviste ad avvocati, giudici, procuratori, polizia e giornalisti di 9 Paesi membri, con tradizioni giuridiche diverse (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Italia, Lituania, Polonia e Portogallo). Malgrado la presunzione d’innocenza debba valere per tutti, non c’è dubbio che ovunque operano dei pregiudizi ed è così necessario che ci sia ampia consapevolezza della presunzione d’innocenza anche per evitare un’inversione dell’onere della prova. Per assicurare l’effettiva realizzazione della presunzione d’innocenza è poi necessario che l’indagato, poi imputato, sia informato dello svolgimento dei procedimenti a suo carico e che sia assicurato il diritto a rimanere in silenzio. Il rapporto è articolato in sei capitoli e permette di approfondire le modalità di attuazione del diritto nei nove Stati analizzati. In sei Stati la presunzione d’innocenza è tutelata nella Costituzione, mentre in tre Paesi membri (Austria, Belgio e Germania) è inclusa unicamente nel codice penale. In quasi tutti gli Stati, i legali lamentano la circostanza che le autorità di polizia, di frequente, raccolgono prove contro l’indagato, senza cercare prove a sua discolpa. Di conseguenza, le indagini preliminari sono orientate in questa direzione. A ciò si aggiunge il rischio di compromissione della presunzione d’innocenza per la forte attenzione dei media sulle indagini e, invece, poco sulle assoluzioni degli imputati. In quasi tutti i Paesi la presunzione d’innocenza sembra arretrare nei casi in cui siano indagate persone appartenenti a determinati gruppi etnici, a causa del predominio di alcuni stereotipi, anche a danno delle donne.

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