Protezione elevata della salute: ammissibile l’esclusione dei gay dalle donazioni di sangue se non sono possibili misure meno restrittive

Il no alle donazioni di sangue previsto dall’ordinamento nazionale per chi ha avuto rapporti omosessuali è compatibile con il diritto Ue. A patto, però, che esistano dati scientifici ed epidemiologici attuali che indichino il rischio degli aspiranti donatori a contrarre malattie infettive trasmissibili con il sangue e non ci siano metodi meno restrittivi per la tutela della salute pubblica. E’ quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 29 aprile (C-528/13, Léger), su rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Strasburgo che chiedeva l’interpretazione della direttiva 2004/33. La vicenda ha preso il via dal diniego opposto in Francia a un cittadino francese che voleva donare il sangue. Il medico lo aveva escluso perché l’uomo aveva dichiarato di aver avuto una relazione sessuale con una persona dello stesso sesso e, quindi, sulla base di un decreto del 2009 che considera il rischio di esposizione del donante ad un agente infettivo trasmissibile per via sessuale una controindicazione permanente, indicando i casi di rapporti omosessuali, aveva ritenuto che l’uomo non potesse donare il sangue.

Gli eurogiudici riconoscono che la direttiva lascia spazio agli Stati, che possono così inserire una norma simile a quella prevista in Francia, ma solo nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, dell’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. Di conseguenza, per essere compatibile con la normativa Ue, la controindicazione permanente alla donazione di sangue per coloro che hanno avuto una relazione omosessuale, decisa per ridurre al minimo il rischio di malattie infettive per i riceventi, deve essere fondata su dati scientifici ed epidemiologici attuali. La Corte sottolinea anche l’obbligo di rispettare l’articolo 52 della Carta, in base al quale limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà devono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e assicurare il principio di proporzionalità. Pertanto, poiché nel caso di specie la limitazione è prevista dalla legge, lo Stato può procedere all’indicata esclusione sulla base di dati epidemiologici sicuri e attuali, con l’obbligo, se esistono tecniche efficaci meno restrittive rispetto al divieto permanente applicato a un’intera categoria, di procedere all’adozione di misure meno restrittive che consentano di proteggere la salute.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *