Recepita, in ritardo, la direttiva Ue sulle traduzioni nei procedimenti penali

Cambia il quadro normativo sull’interpretazione e sulle traduzioni nei procedimenti penali grazie al recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, disposta con il Dlgs 4 marzo 2014 n. 32. Il termine era scaduto il 27 ottobre 2013 (DLGS 32_2014). Il decreto legislativo introduce modifiche al codice di procedura penale superando il limite proprio dell’art. 143 c.p.p. relativo alla distinzione tra atto orale e atto scritto. Il diritto all’interpretazione spetta ad imputati, arrestati e fermati che non conoscono la lingua. Va segnalato che, sul punto, la relazione esplicativa chiarisce che  l’accertamento della competenza linguistica è un accertamento di mero fatto “rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se motivato in maniera corretta ed esaustiva, in linea con quanto afferma la più recente giurisprudenza” (Relazione_III_05_14). La relazione esplicativa si sofferma anche sui problemi di diritto intertemporale. Novità sul fronte dei costi che dovranno essere a carico dello Stato a prescindere dall’esito del procedimento “e dalle condizioni economiche dell’imputato/indagato alloglotta”.

Il Dlgs n. 32 non si occupa del diritto all’interpretazione a vantaggio delle vittime forse in attesa del recepimento della direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/vittime-di-reato-una-guida-per-favorire-il-corretto-recepimento-della-direttiva-ue.html

6 Risposte
  • Andrea D'Ambra
    aprile 27, 2014

    Peccato che il ritardo non sia servito neanche a recepirla in modo corretto…

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