Responsabilità degli intermediari di internet: interventi nel rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Da un lato la necessità di prevenire la diffusione di messaggi di odio e illegali su internet, dall’altro lato, però, l’esigenza di rispettare i diritti umani fondamentali e, primo tra tutti, il diritto alla libertà di espressione. Nel provare a raggiungere un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha approvato, il 7 marzo, la raccomandazione CM/Rec(2018)2 su ruoli e responsabilità degli intermediari di internet (intermediari) che include delle linee guida che gli Stati dovrebbero seguire per rispettare gli obblighi internazionali. L’accesso a internet – scrive il Comitato dei Ministri – è una pre-condizione per l’esercizio online dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che non riguardano unicamente la libertà di espressione tutelata dall’articolo 10, ma anche la realizzazione effettiva della democrazia. Sono così necessarie azioni da realizzare seguendo un doppio binario: misure statali che assicurino il rispetto della privacy e il divieto di incitamento alla violenza e interventi degli stessi intermediari che devono rispettare i principi guida fissati dall’Onu nel rapporto “Business and Human Rights”. Per il Comitato dei ministri, però, un dato è certo: va impedita l’affermazione di una responsabilità assoluta e oggettiva degli intermediari per i contenuti di terzi a meno che, in particolare i social network, non abbiano ricevuto una richiesta di rimozione di contenuti violenti e non abbiano dato seguito all’istanza. Proprio per garantire la libertà di espressione e impedire interventi che comprimano libertà fondamentali con azioni come blocchi di accesso generali e interventi a tappeto sui contenuti, il Comitato chiede che il personale specializzato predisposto alla moderazione dei contenuti segua percorsi formativi ad hoc.

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