Rinvio alla consegna se il mandato di arresto europeo è rivolto a un imputato in un processo pendente in Italia

Per verificare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza l’autorità giudiziaria italiana, prima di dare il via libera a un mandato di arresto europeo, non è tenuta a un controllo analogo a quello stabilito dall’articolo 273 c.p.p. riguardante l’applicazione di una misura cautelare personale, ma deve solo accertare che il quadro tracciato dall’autorità emittente sia stato ritenuto “seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna”. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 14764/13 depositata il 28 marzo 2013 (MAE2). La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso di una cittadina polacca che contestava la decisione della Corte di appello di Catanzaro con la quale era stata decisa la consegna chiesta dalle autorità polacche per un reato di omesso pagamento di alimenti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso nella parte in cui la destinataria del mandato di arresto chiedeva un rinvio alla consegna in quanto imputata in due processi in corso di svolgimento, come previsto dall’articolo 24 della legge n. 69, ma lo ha respinto per gli altri motivi.

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