Rinvio della Cassazione alla Corte Ue sull’accesso dei biologi alle funzioni di responsabili dei centri trasfusionali – Request for a preliminary ruling from Italian Court of Cassations on the access of professional biologists as responsible person for blood establishments

Sarà la Corte di giustizia dell’Unione europea, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 1568/2020 della I sezione civile della Corte di Cassazione,  depositata il 23 gennaio 2020, a chiarire se, in base alla direttiva 2002/98, sia possibile escludere un laureato in scienze biologiche come responsabile di un centro ematologico (ordinanza interlocutoria). La vicenda arrivata in Cassazione vedeva contrapposti da un lato l’Ordine Nazionale dei Biologi e dall’altro lato il Governo italiano. Il punto controverso è il decreto legislativo n. 261/2007 che preclude la possibilità di diventare responsabili di un servizio trasfusionale ai biologi. Il decreto legislativo con il quale è stata recepita la direttiva 2002/98 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, prevede, infatti, che il titolo di accesso all’indicata posizione sia il diploma di laurea in medicina. L’Ordine dei biologi, dopo che i ricorsi erano stati respinti in I e II grado, si è rivolto alla Cassazione sostenendo che la direttiva Ue non era stata recepita correttamente. La Suprema Corte riconosce che, in base alle norme interne, è precluso l’accesso al ruolo di persona responsabile dei servizi trasfusionali ai laureati in scienze biologiche a differenza di quanto previsto dalla direttiva che, nell’individuare i requisiti di qualificazione, richiede una laurea nel settore delle scienze mediche o biologiche. Detto questo, però, precisa la Cassazione, va ricordato che la direttiva fissa requisiti minimi permettendo agli Stati l’adozione di misure protettive più rigorose. Di conseguenza, prima di decidere, per chiarire tale punto, la Cassazione ha passato la questione alla Corte Ue chiedendo di stabilire se l’articolo 9 comma 2 della direttiva sia da interpretare nel senso che “nell’indicare, tra le altre condizioni minime di qualificazione per l’accesso al ruolo di persona responsabile del centro ematologico, il possesso di un titolo accademico ‘nel settore delle scienze mediche o biologiche'” il legislatore Ue abbia inteso impedire limitazioni alla scelta del legislatore nazionale circa la possibilità di escludere le persone laureate in scienze biologiche.

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