Sentenza pregiudiziale su decreto ingiuntivo e rilascio dell’attestato secondo il regolamento n. 1215/2012 – Preliminary ruling on payment order and the certificate according to EU Regulaton No. 1215/2012

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 4 settembre, nella causa C-347/18 (C-347:18), ha stabilito che il giudice di uno Stato membro, al quale è richiesta l’emissione del certificato per consentire l’esecuzione a livello Ue del decreto ingiuntivo divenuto definitivo, non può mettere sollevare dubbi sulla corretta individuazione del giudice competente che si è pronunciato nel merito e rifiutarsi di rilasciare il certificato. Il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, infatti, non prevede che il giudice tenuto ad emettere il certificato possa affrontare questioni di merito o indicare d’ufficio al consumatore l’eventuale violazione delle regole attributive della giurisdizione. Il rinvio pregiudiziale d’interpretazione sull’articolo 53 del regolamento Ue è stato presentato dal Tribunale di Milano chiamato ad occuparsi della richiesta di un avvocato, con studio a Milano, relativa a un decreto ingiuntivo da opporre a una cliente, residente in Germania, che non aveva saldato il debito dovuto alla sua prestazione professionale. Dopo aver ottenuto il decreto, il legale aveva richiesto l’attestato previsto dall’articolo 53 del regolamento per riscuotere il credito in Germania. La Corte di giustizia, in primo luogo, ha sottolineato che il procedimento per il rilascio dell’attestato previsto dal regolamento ha natura giurisdizionale e, quindi, il giudice nazionale può rivolgersi alla Corte di Lussemburgo. Detto questo, però, in base al regolamento, l’autorità giurisdizionale chiamata ad emettere il certificato non deve esaminare la competenza del giudice che si è già pronunciato nel merito, a differenza dei casi in cui la decisione riguardi un provvedimento provvisorio o cautelare. Questo perché l’articolo 53 del regolamento non prevede che l’autorità giurisdizionale proceda all’esame di questioni di merito e di competenza già decise nella fase di adozione del provvedimento del quale l’interessato chiede l’esecuzione. Pertanto, l’autorità giurisdizionale deve procedere al rilascio dell’attestato in modo quasi automatico, anche nei casi in cui la controversia riguardi una parte debole come il consumatore. Anche perché lo squilibrio tra consumatore e professionista è risulto nel regolamento attraverso l’individuazione di criteri di giurisdizione idonei a tutelare il consumatore. In ultimo, Lussemburgo ha anche precisato che la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non può essere utilizzata per interpretare il regolamento n. 1215, anche in ragione del fatto che detto regolamento si occupa di questioni processuali. Esclusa anche la violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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