Spetta al Comitato dei Ministri accertare l’attuazione delle sentenze CEDU

La scelta delle autorità turche di non riaprire il processo penale nei confronti di Abdullah Ocalan dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 maggio 2005, che aveva accertato la contrarietà all’articolo 6 del procedimento interno nei confronti del ricorrente, non è contraria alla Convenzione dei diritti dell’uomo. La Corte di Strasburgo, nella decisione del 16 luglio 2010 (ricorso n. 5980/07, Ocalan contro Turchia http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=58952979&skin=hudoc-fr) ha ritenuto, tenuto conto che il Comitato dei Ministri era già intervenuto sulla questione sostenendo che le autorità nazionali avevano adempiuto agli obblighi convenzionali in materia di esecuzione delle sentenze, di non potersi pronunciare senza correre il rischio di intromettersi nell’attività del Comitato dei Ministri.

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