Tribunale UE: pubblicate le norme di esecuzione del regolamento di procedura

Nuove modifiche alle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale Ue. Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 marzo 2023 (L 73, p. 58 ss., Regolamento procedura), le nuove disposizioni necessarie a integrare le precedenti regole, in particolare a seguito delle nuove norme sull’omissione di dati, sulle udienze di discussione comune e sull’utilizzo delle videoconferenze. I cambiamenti sono di carattere pratico e vanno dall’assegnazione del numero d’ordine della causa alla costituzione del fascicolo che contiene gli atti processuali ed eventuali allegati. In tale fascicolo dovranno anche essere riversati gli estratti dei verbali relativi alla riunione di sezione, il verbale di riunione con le parti, la relazione e il verbale d’udienza di discussione, quello relativo all’udienza istruttoria, nonché le constatazioni effettuate dalla cancelleria. Il fascicolo chiuso, inoltre, deve contenere una constatazione del cancelliere attestante la sua completezza. Sostituita la sezione E.2 relativa alle regole sulla consultazione del fascicolo e l’ottenimento di copie, con particolare attenzione alle cause riunite e all’accesso dei rappresentanti delle parti alla consultazione del fascicolo. Spazio anche alla firma elettronica qualificata per gli originali delle sentenze e per le ordinanze del Tribunale.

Per quanto riguarda l’omissione dei dati, la richiesta deve essere presentata con istanza separata e motivata. Sulla partecipazione a un’udienza in videoconferenza, il rappresentante di una parte deve indicare i motivi di salute e di sicurezza o altri seri motivi come, ad esempio, uno sciopero nel settore del trasporto aereo, presentare una domanda con l’indicazione precisa e circostanziata dell’impedimento invocato e le coordinate di una persona di contatto per effettuare test tecnici e d’interpretazione prima dell’udienza.

Le modifiche alle norme pratiche entrano in vigore il 1° aprile 2023.

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