Vittime di ritardi e cancellazioni: la Corte Ue bacchetta le compagnie aeree

Il primo volo in ritardo, l’altro in connessione cancellato. Le vacanze ritardate accompagnate dal rifiuto della compagnia aerea di risarcire i passeggeri. Un incubo vissuto da molti passeggeri che ricevono supporto, però, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con due sentenze depositate il 4 ottobre 2012 i giudici Ue sono intervenuti a chiarire la portata dei diritti di passeggeri vittime di disservizi da parte delle compagnie aeree nei casi di negato imbarco e di cattiva organizzazione nel rimodulare i voli dopo uno sciopero. Nel primo caso (causa C-321/11, 11), una coppia aveva acquistato due biglietti per un volo da La Coruna a Santo Domingo via Madrid dalla compagnia aerea Iberia. Ottenute le carte d’imbarco e la registrazione dei bagagli i due turisti già pensavano alle spiagge domenicane. Il solito ritardo ha infranto i sogni di un viaggio senza intoppi. I passeggeri, arrivati a Madrid, si erano presentati al gate proprio nel momento in cui era effettuata l’ultima chiamata. Ma la compagnia aerea aveva già provveduto ad annullare la carta d’imbarco per la tratta Madrid-Santo Domingo. In pratica, pensando che i passeggeri non avrebbero fatto in tempo ad arrivare per l’orario fissato per la partenza i posti erano stati assegnati ad altri. Con il risultato che i due turisti erano arrivati a destinazione con grave ritardo. L’Iberia si era opposta alla domanda di risarcimento per negato imbarco previsto in base al regolamento n. 261/2004, sostenendo che si era trattato di un caso di coincidenza persa. Non la pensa cosi la Corte di giustizia che  ha respinto una lettura eccessivamente formalistica della nozione di negato imbarco e ha ampliato la tutela dei passeggeri. Per  negato imbarco – ha chiarito la Corte – s’intende il rifiuto di trasportare un passeggero che si presenta all’imbarco nel rispetto delle condizioni fissate dall’articolo 3. Così avevano fatto i ricorrenti che non si erano potuti imbarcare solo per l’annullamento della carta d’imbarco deciso dalla compagnia aerea che, in modo frettoloso, aveva assegnato i posti ad altri. Escludere dalla tutela del regolamento i passeggeri che si trovano in una situazione di questo tipo significa compromettere l’obiettivo del regolamento che è quello di  garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri. Una conclusione analoga nella sentenza C-22/11, 11): in questo caso i passeggeri erano stati vittime di una cattiva riorganizzazione dei voli da parte della Finnair a seguito di uno sciopero, con voli ritardati nelle 48 ore successive e conseguenze sui passeggeri che dovevano partire nella giornata successiva all’astensione dei lavoratori. Netta la posizione della Corte: la presenza di circostanze eccezionali come uno sciopero non giustifica il negato imbarco nei giorni seguenti e impone la compensazione pecuniaria ai passeggeri che non riescono a partire. In entrambi i casi, poi la Corte esclude che le ragioni operative che hanno condotto al ritardo possano essere classificate tra i ragionevoli motivi idonei a esentare da responsabilità la compagnia aerea. Spazio, quindi, airisarcimenti.

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