Indennizzo delle vittime di reato: Lussemburgo condanna l’Italia

Il sistema all’italiana di recepimento della direttiva Ue sull’indennizzo delle vittime di reato, almeno nella vecchia versione, non supera il vaglio di Lussemburgo. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata l’11 ottobre nella causa C-601/14 (c-60114), ha così condannato l’Italia per l’inadempimento dovuto al non corretto recepimento, avvenuto attraverso il Dlgs n. 204/2007, integrato da altre disposizioni, della direttiva 2004/80 relativa all’indennizzo delle vittime di reato. E’ la seconda volta che l’Italia subisce una condanna per questo atto: la prima, che risale al 29 novembre 2007, era stata provocata dalla mancata trasposizione nei termini (causa C-112/07). Questa volta la condanna è dovuta alla cattiva qualità del recepimento dovuto alle limitazioni nell’applicazione della direttiva non contemplate dall’atto Ue. Va detto che, con la legge europea 7 luglio 2016 n. 122, l’Italia, consapevole che era in arrivo la condanna, ha provveduto ad alcune modifiche ma ha previsto ulteriori condizioni (art. 12) non elencate nella direttiva (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/legge-europea-novita-nella-cooperazione-giudiziaria-civile-e-penale.html). D’altra parte, nello stesso sito del Ministero della Giustizia, a commento della sentenza, da un lato si afferma che l’Italia è oggi in regola con la conseguenza che la sentenza non produce grandi effetti, dall’altro lato, però, si sottolinea che devono ancora essere fatti alcuni necessari aggiustamenti.

Sotto la scure di Lussemburgo sono cadute le limitazioni al risarcimento previste nel testo italiano che circoscrive il perimetro di applicazione degli indennizzi solo ad alcuni reati come quelli legati alla mafia o al terrorismo, non prevedendo, invece, la piena realizzazione del diritto a un indennizzo per tutti i reati dolosi violenti nelle situazioni transfrontaliere. Eppure – scrive la Corte – la direttiva, la quale assicura che le vittime di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente risiede abituamente possano presentare la domanda presso un’autorità dello Stato membro di residenza, non esclude tipologie di reati e non lascia agli Stati membri un potere discrezionale di selezionare gli illeciti come presupposto dell’indennizzo, puntando a garantire un’adeguata tutela delle vittime di reati violenti in tutto lo spazio europeo. Pertanto, gli Stati sono tenuti a fornire un indennizzo nei casi in cui il reato commesso sia intenzionale e violento. Solo così, infatti, è possibile evitare che una vittima lesa in uno Stato non abbia la possibilità di ottenere il giusto indennizzo a causa della normativa nazionale, situazione che provocherebbe gravi conseguenze e ripercussioni sulle esigenze di sicurezza sottese alla disciplina Ue e alla libera circolazione. Respinta la tesi del Governo secondo il quale la direttiva imporrebbe unicamente agli Stati di prevedere l’accesso ai sistemi di indennizzo già previsti nell’ordinamento interno a favore dei propri cittadini. Gli Stati – osserva la Corte – hanno margine nel determinare la nozione di “reato doloso violento”, quella di intenzionalità e i criteri di quantificazione della riparazione alle vittime, ma non di restringere il campo di applicazione del sistema di indennizzo solo ad alcuni reati dolosi violenti perché, ad ammettere ciò, l’articolo 12 della direttiva sarebbe privato del suo effetto utile.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/recepita-la-direttiva-201229-sulle-vittime-di-reato.html

3 Risposte
  • Gaspare
    ottobre 24, 2016

    Che rapporti avrà tale sentenza con l’ultima legge europea. è sufficiente quanto prevista da quet’ultima?

  • marina
    ottobre 28, 2016

    chiedo un approfondimento relativamente alla L.612 bis.È pericolosa.Potrebbe essere Positiva x il Femminicidio x la coppia.Ma é generalizzata,basta una Querela e si va direttamente al processo.Il Gudice è semre shierato con evidenza ieviden

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