Rinnovazione dell’audizione della vittima compatibile con il diritto Ue – New interview of a victim compatibles with EU directive

La direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, non impedisce agli Stati membri di prevedere, nel proprio ordinamento, che la vittima sia nuovamente sentita se, ascoltata dinanzi ai giudici penali di primo grado, a causa di un mutamento del collegio giudicante, una delle parti del procedimento si oppone al fatto che il collegio si basi unicamente sul verbale della prima audizione della vittima. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 29 luglio nella causa C-38/18 (C-38:18). A chiedere l’intervento degli eurogiudici è stato il Tribunale di Bari nel corso di un procedimento penale a carico di due persone. Le vittime della presunta truffa erano state sentite come testimoni dal Tribunale nel 2015. Tuttavia, nel 2017, la composizione del collegio era cambiata e i difensori degli imputati avevano chiesto, in base agli articoli 511 e 525 del codice di procedura penale, la rinnovazione delle audizioni. Il giudice nazionale ha avuto dubbi sulla compatibilità di tale sistema con la direttiva perché la vittima sarebbe costretta a una nuova deposizione. Di diverso avviso gli eurogiudici, secondo i quali è vero che la direttiva chiede agli Stati di fare in modo che le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale e che siano limitate al minimo (articolo 20), ma questa norma non è applicabile nell’ambito della fase giudiziaria del procedimento penale. A ciò si aggiunga che non è imposto che la vittima venga sentita una sola volta e che vanno salvaguardati i diritti di difesa di ogni imputato. Sul punto, la Corte Ue richiama, per interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la quale ha più volte stabilito che “in determinati casi, gli interessi della difesa” possono essere “confrontati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a deporre”, anche per valutarne l’attendibilità. Di conseguenza, non si può chiedere che l’attendibilità della testimonianza sia valutata con solo riferimento alla lettura delle dichiarazioni del testimone e della vittima. Se il giudice chiamato al verdetto non participa sin dall’inizio al procedimento perché vi sono stati cambiamenti nella composizione del collegio giudicante, la vittima può essere sentita nuovamente perché anche il trattamento favorevole alla parte vulnerabile non può pregiudicare il diritto di difesa. Detto questo, la valutazione spetta al giudice nazionale che deve predisporre le eventuali misure di protezione necessarie.

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