Nuova attivazione del meccanismo previsto dal Protocollo n. 16 che permette alle più alte giurisdizioni nazionali di rivolgersi alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo per avere un parere su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli, che può essere necessario in un procedimento interno. La Corte costituzionale armena, infatti, il 9 agosto, ha chiesto alla Corte europea di chiarire la portata dell’articolo 7 della Convenzione europea in base al quale nessuno può essere condannato per un’azione che nel momento in cui è stata commessa non era prevista come reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale (comunicato). In particolare, la Corte costituzionale richiede un chiarimento sulla nozione di “legge” e sul principio di non retroattività del diritto penale in relazione a due procedimenti interni relativi al sovvertimento dell’ordine costituzionale. Dopo quella arrivata dalla Francia sulla maternità surrogata, è la seconda richiesta di parere in base al Protocollo n. 16 che ha predisposto un meccanismo che si avvicina, pur con alcune differenze, al sistema di rinvio pregiudiziale previsto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche se il parere fornito dalla Grande Camera non è vincolante a differenze della sentenze della Corte Ue.
E’ da ricordare che il Protocollo è in vigore dal 1° agosto 2018 per 10 Stati membri, ma non per l’Italia che non l’ha ancora ratificato.
Aggiungi un commento