Misure cautelari e diritti di proprietà intellettuale: la parola alla Corte Ue

Sugli effetti delle misure cautelari in materia di diritti di proprietà intellettuale, la Corte di cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 3332/2025 depositata il 10 febbraio (3332), ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire la portata dell’articolo 9, paragrafo 5 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (direttiva enforcement). In questo modo, la Cassazione intende chiarire se esista un contrasto tra le regole Ue e la disciplina italiana che attribuisce ai soli provvedimenti cautelari anticipatori il regime della “strumentalità attenuata”, “connotato dalla facoltatività, non già dall’obbligatorietà, dell’introduzione del giudizio di merito”.

A rivolgersi alla Cassazione è stata una società di ristorazione che aveva utilizzato il segno distintivo “Mò Mò pizza, sapori e salute” destinataria di un’ordinanza cautelare disposta dal Tribunale di Roma su richiesta di un’altra società (provvedimento poi confermato dalla Corte di appello). La ricorrente sosteneva che l’ordinanza aveva perso efficacia in quanto la società che aveva ottenuto la pronuncia di inibitoria non aveva iniziato il giudizio di merito e riteneva che vi fosse un problema di coordinamento tra l’articolo 9, paragrafo 5 della direttiva 2004/48, che si occupa delle misure provvisorie e cautelari (“Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall’autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”) e l’articolo 132, comma 4 del codice della proprietà intellettuale. La Cassazione ritiene che il problema della compatibilità tra le due norme è rilevante perché era stata prevista una misura inibitoria all’utilizzo di un segno distintivo disponendone la rimozione e fissando anche una penalità di mora.

La Suprema Corte si è soffermata sulle posizioni della giurisprudenza e della dottrina che si è divisa sulla qualificazione dei provvedimenti anticipatori poiché, secondo alcuni studiosi, non rientrerebbero tra le misure provvisorie indicate dall’articolo 9 della direttiva (posizione alla quale aveva aderito sia il Tribunale di Roma sia la Corte di appello), mentre, secondo altri, la norma Ue “non prevede alcuna attenuazione della strumentalità cautelare”. Per risolvere in via definitiva la questione, la Cassazione ha così deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte Ue un chiarimento sull’articolo 9, paragrafo 5 della direttiva 2004/48/CE in modo da definire, in sostanza, se l’articolo 132 che dispone la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio non vada applicato ai provvedimenti di urgenza emessi in base all’articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

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