In vigore la legge di delegazione europea 2021

L’Italia prova a colmare i ritardi nell’attuazione del diritto Ue e, con la legge 4 agosto 2022 n. 127 (legge delega UE) che contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea, traccia la strada per il recepimento di importanti direttive come la 2019/2121 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere (articolo 3 della legge di delegazione europea), la 2019/1937 del 23 ottobre 2019, che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (articolo 13) e la 2019/2161 relativa a una migliore applicazione e a una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (articolo 4). 

La legge, in vigore dal 10 settembre e costituita da 21 articoli che contengono la delega al Governo per procedere all’attuazione di 14 direttive, inserite anche nell’Allegato A, è stata adottata, seppure in ritardo, secondo quanto previsto dalla legge n. 234/2012 contenente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”. Accanto all’attuazione delle direttive, sono stati previsti alcuni interventi per permettere la completa attuazione di 22 regolamenti Ue e di una raccomandazione sul rischio sistemico relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

Con la legge di delegazione europea, il Governo dovrà intervenire anche per adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi necessari per adeguarsi più compiutamente al regolamento 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, già attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 e al regolamento 2018/1727 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Necessario anche un intervento per l’adeguamento al regolamento 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Con l’articolo 15, poi, sono fissati i principi e i criteri direttivi per rendere conforme la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

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