Abilitazione in Spagna: necessaria l’iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti per l’attività dinanzi alla Cassazione

L’abilitazione alla professione forense dinanzi al Tribunale supremo spagnolo non basta per permettere a un avvocato di esercitare il patrocinio in Italia dinanzi alla Corte Cassazione. Per raggiungere questo risultato è infatti indispensabile l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 613 del codice di procedura penale, che impone la sottoscrizione del ricorso da un avvocato iscritto nell’albo speciale e, in ogni caso, l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 25210/15 del 16 giugno (25210). La questione principale verteva su altri punti, ma la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’impugnazione era stata sottoscritta da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ricorrente sosteneva che il difensore aveva diritto a svolgere l’attività dinanzi alla Suprema Corte in quanto, seppure iscritto nell’albo del foro di Foggia, aveva ottenuto un’abilitazione professionale in Spagna con la quale poteva esercitare dinanzi al Tribunale supremo spagnolo. La Suprema Corte ha tenuto a chiarire che se l’avvocato avesse voluto far valere l’abilitazione professionale conseguita in Spagna avrebbe dovuto dimostrare l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti secondo l’articolo 6 del Dlgs n. 96/2001, con il quale è stata recepita la direttiva 98/5 98/5/Ce sull’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. Ora, considerando che ciò non era avvenuto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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