Accordi di trasferimento tecnologico: la Commissione prepara le nuove regole

La Commissione europea ha pubblicato il documento di lavoro sull’attuazione del regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. Il documento è stato adottato il 22 novembre 2024 (SWD(2024)268, trasferimento tecnologia). Nel quadro di un generale divieto di accordi tra imprese che limitano la concorrenza all’interno del mercato interno (articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), il paragrafo 3 prevede l’inapplicabilità dell’indicato divieto se gli accordi contribuiscono a promuovere il progresso tecnico ed economico. In via generale, gli accordi di trasferimento di tecnologia assumono la forma di accordi di licenza con i quali una parte concede il diritto di utilizzare la propria tecnologia per la produzione di beni o servizi, mantenendo la proprietà della tecnologia. Questi accordi – precisa la Commissione – servono a incentivare la ricerca e lo sviluppo, finanche aumentando il livello di concorrenza e, quindi, in via generale, sono visti con favore. Tuttavia, nel documento, Bruxelles segnala taluni rischi e ostacoli all’ingresso sul mercato di altri concorrenti ed evidenzia talune difficoltà nell’applicazione della soglia di quota di mercato. Il regolamento 316/2014 è stato adottato proprio per impedire tali ostacoli e per chiarire le modalità applicative dell’articolo 101 con riguardo a talune categorie di accordi di licenza e ai criteri utilizzati per valutare tali accordi. Il testo è stato accompagnato da linee guida che forniscono orientamenti sull’applicazione delle regole. Tuttavia, le norme fissate nell’atto Ue saranno applicabili fino al 30 aprile 2026 e, quindi, in vista delle modifiche, la Commissione ha redatto un documento di valutazione sul funzionamento del regolamento. Dall’analisi condotta, Bruxelles ha rilevato che nel periodo 2014-2024 le caratteristiche principali degli accordi di trasferimento tecnologico sono rimaste invariate così come le licenze sui diritti di proprietà intellettuale. Numerose le caratteristiche comuni di tali accordi di licenza che hanno in genere un ambito territoriale molto ampio e di portata mondiale e presentano di frequente una clausola di esclusività. Limitato, invece, l’utilizzo di concessioni di licenze incrociate tra le parti, mentre un numero significativo di accordi consente al licenziatario di concedere in sublicenza le tecnologie concesse in licenza. La Commissione, inoltre, in vista delle modifiche, evidenzia le caratteristiche specifiche per alcuni settori oggetto di un’analisi ad hoc come quello farmaceutico, dell’intelligenza artificiale e, più in generale delle nuove tecnologie. Nella parte finale del documento sono riportati i risultati di consultazioni con gli stakeholders, nonché una tabella riassuntiva sugli indicatori utilizzati.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *