È entrata in vigore, anche per l’Italia, la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, adottata dall’International Labour Organization il 15 giugno 2006 ed in vigore sul piano internazionale già dal 20 febbraio 2009 (Convention C187). La ratifica italiana è arrivata con molto ritardo ed è stata autorizzata con legge n. 84 dell’8 giugno 2023 (legge) con la quale è stata ratificata anche la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 (Convention C155 –), fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 (ratificata da 82 Stati e in vigore sul piano internazionale dall’11 agosto 1983), e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002 (in vigore sul piano internazionale dal 9 febbraio 2002 e ratificato da 19 Stati, Protocol P155 –). Il testo della legge di ratifica delle Convenzioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 153 del 3 luglio 2023 e, quindi, in conformità a quanto previsto dal suo art. 8.2, la Convenzione è entrata in vigore il 12 ottobre 2024. Ad oggi sono 69 gli Stati ratificanti, ma mancano ancora alcuni Paesi Ue. In base alla Convenzione, gli Stati sono tenuti a promuovere il “miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro per prevenire le lesioni e le malattie professionali e i decessi riconducibili al lavoro attraverso l’elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative”. Sono posti sugli Stati obblighi positivi, inclusa l’adozione di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Prevista altresì, in questa direzione, la consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. La Convenzione fissa norme minime disponendo che il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, tra gli altri requisiti, “uno o più organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; l’offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali; la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell’ILO; disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali; meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l’economia informale”.
Inoltre, con l’entrata in vigore, il 12 ottobre 2024, anche della Convenzione n. 155, l’Italia si impegna anche a garantire la definizione e la revisione periodica dei requisiti e delle procedure per la registrazione e la notifica degli infortuni e delle malattie professionali e prevede la pubblicazione delle statistiche compilate su base annuale.
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