Al via l’attuazione della clausola di solidarietà Ue

Il Consiglio, con decisione n. 2014/415/UE del 24 giugno 2014 (clausola di solidarietà), ha individuato le modalità di attuazione, a livello Ue, della clausola di solidarietà nei casi in cui uno Stato membro sia vittima di un attacco terroristico o di una catastrofe naturale o provocata dall’uomo. In linea con l’articolo 222, par. 1 e par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio ha precisato gli strumenti per garantirne l’attuazione effettiva, le ipotesi di ritiro dei dispositivi utilizzati e le forme di monitoraggio. Chiarito l’ambito di applicazione della decisione che non riguarda situazioni che hanno implicazioni nel campo della difesa e che non si occupa del par. 2 dell’articolo 222 relativo alle richieste inviate da uno Stato membro a un altro Paese UE, la decisione fissa le procedure per fare ricorso alla clausola. L’Unione punta a utilizzare gli strumenti già attivi ad esempio nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione europea nonché le strutture istituzionali della politica di sicurezza e di difesa comune. I dispositivi di risposta sono fissati nell’articolo 5. In pratica, una volta che venga invocata la clausola di solidarietà, la Commissione europea, tenendo conto che il Consiglio detiene il controllo politico e la direzione strategica dell’intervento, potrà individuare, per un’adeguata risposta: “a) tutti i pertinenti strumenti dell’Unione che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi, compresi strumenti e strutture settoriali, operativi, strategici o finanziari, e adottano tutte le misure necessarie previste da tali strumenti”; b) “le capacità militari che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi con il sostegno dello Stato maggiore dell’UE”; c) “l’uso di strumenti e risorse che rientrano nella sfera di competenza delle agenzie dell’Unione e che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi”. La Commissione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza possono proporre al Consiglio l’adozione di decisioni sulle misure straordinarie non previste dagli strumenti esistenti; richieste di capacità militari che eccedono la portata delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile; misure a sostegno di una risposta rapida da parte degli Stati membri.

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