Alla Corte Ue la parola sulla nozione di residenza abituale secondo il regolamento n. 2201/2003

Ancora un rinvio pregiudiziale per ottenere chiarimenti sulla nozione di residenza abituale ai sensi del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. La Corte d’appello divisione civile del Regno Unito ha chiesto ai giudici Ue (causa C-497/10) di indicare il criterio per determinare la nozione di residenza abituale di un minore  e di accertare se nella nozione di autorità giurisdizionale possa rientrare un’istituzione alla quale è riconosciuto un diritto di affidamento. Non solo. La Corte di giustizia dovrà anche chiarire le modalità per risolvere un conflitto «tra la decisione dello Stato richiesto secondo la quale non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 3 e 5 della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e la decisione dello Stato richiedente secondo la quale invece ricorrono tali presupposti».

La domanda è pubblicata nella GUUE C- 328 del 4 .12.2010. Per ulteriori informazioni si veda il blog di Federico Garau http://conflictuslegum.blogspot.com/2010/12/tribunal-de-justicia-de-la-union.html.

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