Litispendenza internazionale in materia di separazione: si pronunciano le Sezioni Unite

La decisione sulla sussistenza della litispendenza internazionale non è una questione di giurisdizione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 30877 depositata il 22 dicembre 2017 (30877), con la quale la Suprema Corte ha fornito taluni chiarimenti sull’articolo 7 della legge n. 218/1995 e sul regolamento Ue n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. A rivolgersi alla Suprema Corte, un uomo che aveva impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con la quale era stata dichiarata la litispendenza internazionale in base all’articolo 7 della legge n. 218/95. La vicenda aveva preso il via dall’istanza di separazione presentata dal marito. La moglie aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano nonché la litispendenza internazionale perché lei stessa aveva già iniziato un procedimento analogo in Svizzera. La Corte di appello, stabilita la giurisdizione italiana sulle cause di separazione e divorzio di cittadini italiani residenti all’estero in Paesi extra Ue secondo l’articolo 32 della legge n. 218/95 e dell’articolo 3, lettera b, del regolamento n. 2201/2003, aveva escluso, però, la giurisdizione italiana perché il giudice svizzero era stato adito per primo. Così, l’uomo aveva presentato il ricorso alla prima sezione civile della Cassazione che ha rimandato la causa alle Sezioni Unite. Prima di tutto, la Suprema Corte ha precisato che malgrado l’articolo 7 della legge n. 218/95 applichi il criterio della prevenzione temporale, manca una disciplina sull’attività del giudice preventivamente adito, situazione che ha portato a orientamenti diversi nella stessa giurisprudenza di legittimità. Per le Sezioni Unite, il provvedimento di sospensione adottato dal giudice successivamente adito non attiene a una questione di giurisdizione perché egli è chiamato a effettuare unicamente una verifica dei presupposti di natura processuale “inerenti alla sussistenza o meno della litispendenza ed alla concreta applicabilità…del criterio fondato sulla prevenzione temporale”, senza una verifica in merito alla sussistenza o meno della giurisdizione che spetta al giudice preventivamente adito, in linea – osservano i giudici – con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Così, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso aprendo la porta, però, se ne ricorrono i presupposti, all’utilizzo del regolamento necessario di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c.

1 Risposta
  • Roberto Haab
    ottobre 25, 2019

    Domanda: l’ ostacolo della litispendenza iternazionale sussiste solo se la pregressa procedura svizzera ha per oggetto una separazione o un divorzio, o anche se verte su misure di protezione dell’ unione coniugale (art. 171 CC) come autorizzazione a vivere separati, contributi alimentari ecc. ?

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