Assistenza giudiziaria penale: l’Italia ratifica tre Protocolli – Mutual Assistance in Criminal matters: Italy ratifies three Protocols

L’Italia interviene a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale. Con la legge n. 88 del 4 luglio, infatti, Roma ha dato il via libera alla ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo l’8 novembre 2001; del terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, del 10 novembre 2010 e del quarto Protocollo alla stessa Convenzione, adottato a Vienna il 20 settembre 2012 (ratifica). Per quanto riguarda il secondo Protocollo alla Convenzione europea di estradizione del 1957, testo già ratificato da 39 Stati e che tiene conto dell’alto livello di cooperazione raggiunto nel contesto dell’Unione europea, tra le novità più significative va segnalata l’estensione dell’applicazione alle persone giuridiche, con l’impossibilità per un Paese parte di rifiutare l’assistenza per il solo fatto che lo Stato non ammette la responsabilità penale delle persone giuridiche. Il Protocollo, inoltre, prevede il trasferimento delle persone detenute in un altro Stato anche in altri casi rispetto alla necessità di comparizione come teste, considerato troppo limitato rispetto alle esigenze di cooperazione. Inoltre, è autorizzata la comunicazione diretta e la richiesta delle domande di assistenza giudiziaria all’autorità giudiziaria della Parte richiesta. 

Tra gli elementi essenziali del terzo Protocollo alla Convenzione europea di estradizione, adottata il 10 novembre 2010, la semplificazione delle procedure, con la possibilità di presentare una domanda di arresto provvisorio nei confronti dell’individuo ricercato, senza che tale istanza sia subordinata alla richiesta formale di estradizione. La ratifica e l’esecuzione del quarto Protocollo permettono l’applicazione di misure che rendono la Convenzione di estradizione più adatta ai tempi. Ad esempio, in materia di estradizione è stabilito che uno Stato può impedire l’estradizione solo se il reato è prescritto in base all’ordinamento dello Stato richiedente, mentre l’estradizione non può essere bloccata se la prescrizione opera nello Stato richiesto. Inoltre, le domande di estradizione non devono più essere presentate esclusivamente per via diplomatica o il ministro della giustizia, ma attraverso l’autorità competente designata da ogni Stato.

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