Assistenza legale da assicurare ad ampio raggio per l’emissione di un mandato di arresto. Ma l’esecuzione è possibile se l’interessato non solleva la questione a tempo debito

Nell’esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere garantito il rispetto di continuità territoriale e temporale dell’assistenza legale del destinatario del provvedimento, ma spetta al detenuto eccepire il mancato rispetto del principio. E’ la Corte di cassazione a precisarlo con la sentenza n. 24301/17 depositata dalla sesta sezione penale il 16 maggio (24301 MAE), con la quale la Suprema Corte ha anche precisato il perimetro di operatività del principio con riguardo agli effetti giuridici sul mandato di arresto europeo. A rivolgersi alla Suprema Corte un cittadino nigeriano che aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva dato il via libera alla consegna del ricorrente in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalle autorità spagnole. A fondamento del ricorso, la violazione degli articoli 9 e 12 della legge n. 69/2005 di esecuzione della decisione quadro n. 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, in quanto, a suo dire, le autorità nazionali non potevano dare seguito alla consegna a causa dell’omessa comuncazione all’arrestato della possibilità di nominare un difensore nello Stato di emissione del mandato di arresto. La Cassazione riconosce che l’omessa informazione va considerata come causa di nullità in ragione delle direttive Ue intervenute in materia e, in particolare, la n. 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari, recepita in Italia con decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184. D’altra parte – osserva la Suprema Corte – va assicurata la continuità territoriale e temporale dell’assistenza legale e della rappresenza in giudizio, esigenza che ha condotto anche a una modifica della legge n. 69/2005. E’ vero – come scrive la Corte di appello – che il Dlgs n. 184/2016 non ha integrato le cause di nullità di cui all’articolo 12 della legge n. 69/2005, ma la mancanza di coordinamento “non può inficiare la cogenza dell’interpretazione sistematica dei dati normativi”. Applicabile, quindi, la nullità ex articolo 178 c.p.p. che non è però assoluta, con la conseguenza che se l’interessato non eccepisce l’omissione e ciò avviene, come nel caso di specie, tardivamente, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il mandato di arresto può essere eseguito.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/diritto-alla-difesa-rafforzato-nel-caso-di-esecuzione-del-mandato-di-arresto-europeo.html.

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