Associazione con finalità di terrorismo internazionale: interviene la Cassazione

Il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale scatta anche se l’associazione ha una struttura organizzata in forma elementare. Ciò che conta, infatti, è che la struttura sia in ogni caso in grado di rendere effettivo il progetto criminoso. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 46308 (terrorismo 46308) con la quale è stato confermato il giudizio dei giudici di merito e respinto il ricorso dei ricorrenti condannati in base all’articolo 270 bis i quali sostenevano l’erronea applicazione della legge penale. Nella finalità di terrorismo – ha precisato la Corte di cassazione – rientrano anche il proselitismo di documenti e l’attività di indottrinamento che nel caso di specie si erano realizzate.

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