Autonomia procedurale alle decisioni sul ritorno di un minore sottratto illecitamente a un genitore

La competenza del giudice della residenza abituale del minore, prima del trasferimento in un altro Stato membro da parte di uno dei genitori, può essere attribuita al tribunale di un altro Paese Ue solo a seguito di un provvedimento definitivo. Non è sufficiente, quindi, un decreto di affidamento condiviso ai genitori per derogare alle regole di  competenza in base al regolamento 2201/2003 nei casi di sottrazione internazionale del minore. Spetta in ogni caso al giudice dello Stato d’origine risolvere le questioni sulla fondatezza della decisione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 1° luglio 2010 (causa C-211/10, Povse, sentenza Corte) che ha anche chiarito che una decisione del giudice competente certificata in conformità del regolamento e che disponga il ritorno del minore sottratto ha efficacia esecutiva anche se non è preceduta da una decisione definitiva sul diritto di affidamento del minore. Solo in questo modo, infatti, ad avviso dei giudici Ue, il minore illecitamente trasferito potrà ritornare in tempi rapidi e sarà garantito il pieno rispetto dell’interesse superiore del minore. La questione approdata a Lussemburgo prende il via da un rinvio pregiudiziale della Cassazione austriaca alle prese con una vicenda di sottrazione internazionale di un minore figlio di un cittadino italiano e di un’austriaca che avevano convissuto in Italia con la propria figlia. La donna aveva poi lasciato l’abitazione comune e si era recata in Austria. Il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva disposto l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Si erano poi innescate diverse azioni tra Austria e Italia. La Cassazione, prima di risolvere la questione, ha chiesto l’intervento della Corte Ue sull’interpretazione del regolamento.

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