Autorità nazionali e atti della BCE: la Cassazione esclude la giurisdizione del giudice nazionale

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 10355 depositata il 20 aprile, relativa a un giudizio di ottemperanza sul quale il Consiglio di Stato si era pronunciato nel senso dell’inammissibilità, è intervenuta sulla qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali come atti dell’Unione, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue (10355). Per la Cassazione, infatti, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) introdotto il regolamento (UE) n. 1024/2013 nell’unione bancaria degli Stati dell’eurozona, “presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla Banca centrale europea”. Di conseguenza, anche se vi è il coinvolgimento delle autorità nazionali nell’iter che porta alla decisione della Bce, i provvedimenti adottati rimangono atti Ue. Questo – scrive la Cassazione – anche alla luce della sentenza della Corte di Lussemburgo del 19 dicembre 2018 (C-219/17) con la quale è stato chiarito che tutti gli atti, pur facendo parte di un procedimento articolato, vanno classificati come atti della Banca centrale europea. Pertanto, spetta agli organi giurisdizionali dell’Unione, in via esclusiva, esercitare un controllo di legittimità anche con riguardo agli atti intermedi o preparatori. Da escludere, quindi, la competenza giurisdizionale nazionale “in controversie relative alla sorte degli atti del medesimo procedimento, anche ove ne sia fatta valere la contrarietà a un giudicato nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza”.

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