Azione di rivalsa a tutto campo nella nuova legge sull’attuazione del diritto UE che manda in soffitta la legge Buttiglione

Nuove regole per la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione del diritto Ue. Con la legge approvata il 27 novembre, che attende unicamente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sono stati introdotti importanti cambiamenti alla legge 4 febbraio 2005 n. 11, cosiddetta legge Buttiglione  (Norme generali sulla partecipazione dell). Diverse le novità che puntano a rendere più rapida l’esecuzione delle direttive Ue, a favorire la partecipazione del Parlamento al processo decisionale e a responsabilizzare regioni ed enti pubblici nell’attuazione del diritto comunitario. Per quanto riguarda il ruolo del Parlamento, il Governo sarà tenuto a indicare la propria posizione prima della partecipazione ai Consigli europei e a informare le Camere di ogni iniziativa che conduca alla conclusione di accordi tra gli Stati Ue “che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria…”. Prevista poi una partecipazione strutturata delle parti sociali. Per l’attuazione delle direttive, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi due mesi prima del termine direcepimento. Al via poi l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili della violazione degli obblighi Ue e che non danno tempestiva attuazione alle sentenze della Corte di giustizia. Lo Stato potrà prelevare gli importi direttamente sulle contabilità speciali obbligatorie. Nella legge trova spazio, inaspettatamente, anche l’azione di rivalsa su regioni, province ed enti territoriali, e altri enti pubblici e soggetti equiparabili responsabili di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In materia di aiuti di Stato, oltre ad alcune modifiche al codice del processo amministrativo, con una giurisdizione esclusiva del Tar, si attribuisce la competenza per le procedure di recupero degli importi ad Equitalia.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *