Berlusconi contro Italia: la Commissione Venezia del Consiglio d’Europa presenta un parere sulla decadenza

La Commissione Venezia del Consiglio d’Europa ha adottato il “parere” richiesto dal Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle garanzie procedurali minime che uno Stato deve assicurare nell’ambito di una procedura che porta i parlamentari alla decadenza dal mandato. Nella memoria come amicus curiae nel caso Berlusconi contro Italia (udienza fissata per il 22 novembre), adottata il 9 ottobre e diffusa ieri (CDL-AD(2017)0255, parere n. 88/2017, Commissione Venezia), l’organo competente in materia di democrazia e diritto ha, di fatto, ritenuto compatibili con gli standard democratici la scelta di uno Stato di prevedere la decadenza successiva a condanne, anche perché proprio l’esercizio di funzioni di potere da parte di persone che hanno violato in modo grave la legge mette a rischio la natura democratica di uno Stato. L’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo implica il diritto attivo a votare e quello passivo a essere eletto e, quindi, le condizioni di ineleggibilità devono essere previste in una legge, perseguire un fine legittimo ed essere necessarie per garantire il buon funzionamento della democrazia. Tuttavia, la decadenza da un mandato a seguito di una condanna penale “potrebbe essere considerata più facilmente accettabile che l’ineleggibilità”.

I relatori Bazy-Malaurie, Can e Kask hanno analizzato le legislazioni di 62 Stati (qui il documento n. 898/2017 con le legislazioni in materia documents) nonché gli atti adottati dalla stessa Commissione Venezia (in particolare il codice di condotta in materia elettorale) e talune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra le quali la pronuncia Scoppola contro Italia (n. 3) e hanno concluso nel senso che è compatibile con gli standard democratici la scelta del legislatore nazionale di prevedere la decadenza da un mandato parlamentare se è imposta la valutazione di alcuni fattori come la gravità del reato commesso e il comportamento dell’autore. Pertanto, la decadenza dovrebbe essere predisposta solo con riguardo a certe categorie di reati o quando viene comminata una pena di lunga durata. Così, per la Commissione Venezia è necessario che la legge moduli la durata della misura dell’interdizione in funzione della pena inflitta proprio perché ciò è direttamente collegato alla considerazione della gravità del reato. Negli Stati in cui la decadenza non operi automaticamente, ma sia una conseguenza di un voto dello stesso Parlamento, devono essere rispettati alcuni obblighi procedurali: il parlamentare ha diritto a presentare le proprie ragioni, a comparire personalmente in Parlamento, ad essere assistito da un avvocato, ad ottenere un’audizione pubblica. Da assicurare, poi, il carattere pubblico della decisione sulla decadenza, tutte condizioni presenti nella legislazione italiana. Non è invece necessario – osservano i tre relatori – che sia prevista la possibilità di un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale perché si tratta di una garanzia supplementare che può operare solo negli Stati che ammettono il ricorso di individui alla Consulta. In ultimo, la Commissione ha ritenuto legittimo il potere discrezionale del Parlamento nel decidere contro la decadenza (come avvenuto nel caso Minzolini), ma non si è pronunciata sull’applicazione retroattiva della legge che prevede la decadenza.

2 Risposte
  • nicola ferri
    ottobre 14, 2017

    Egregia Professoressa
    Le chiedo se sia possibile leggeRE il testo completo del parere della Commissione Venezia (dalla Sua nota di commento sembra che la motivazione sia contraddittoria sul punto essenziale della “retroattività”).
    Grazie e cordiali saluti.
    Nicola Ferri
    14/10/2017

  • Marina Castellaneta
    ottobre 15, 2017

    Gent.mo dott. Ferri il testo è all’interno del post. Se clicca su commissione Venezia (CDL-AD(2017)0255, parere n. 88/2017, Commissione Venezia) può scaricare il documento.
    cordiali saluti

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *