Brexit e diritto interno: la Corte di appello inglese precisa gli effetti sugli indennizzi per cancellazione di voli

La malattia di un pilota, poco prima del decollo, non è una circostanza eccezionale in base al regolamento Ue n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. Lo ha chiarito la Corte di appello inglese (divisione civile) nella sentenza  Lipton & Anr. contro BA City Flyer Limited, depositata il 30 marzo 2021 (UK viaggi). Una sentenza importante perché riguarda fatti avvenuti quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro mentre la pronuncia è stata resa dopo l’uscita dall’Ue. Una situazione classica: l’azione di un passeggero vittima di un ritardo aereo che cita in giudizio la compagnia aerea per ottenere un indennizzo in base alle regole Ue. Il volo da Milano a Londra era arrivato con oltre due ore di ritardo perché un’ora prima del volo il pilota si era ammalato e, quindi, il volo era stato annullato. Il passeggero era stato riprotetto su un altro volo, ma ciò non aveva impedito un ritardo nell’arrivo. Per la compagnia aerea la malattia del pilota insorta mentre era in servizio era da considerare come circostanza eccezionale. Di diverso avviso la Corte di appello: chiarito che il regolamento Ue fa parte integrante del diritto interno grazie allo European Union Withdrawal Act del 2018, i giudici inglesi hanno ritenuto che, sulla base delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedenti alla Brexit, la malattia del comandante non poteva essere considerata come circostanza eccezionale perché tra i compiti del vettore vi è anche la predisposizione di una struttura organizzativa in grado di colmare gli imprevisti che fanno parte del normale svolgimento dell’attività. Per i giudici di appello le sentenze della Corte adottate prima del 31 dicembre 2020 devono essere applicate per interpretare il diritto interno di applicazione del diritto Ue (nel caso di specie l’Air Passenger Regulation 2019), con la conseguenza che spetta alla compagnia aerea dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali tra le quali non rientra la malattia del pilota. 

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