Condizioni ostative alla consegna nel MAE: precisazioni dalla Cassazione sull’individuazione dell’età del minore.

Per far scattare il rifiuto alla consegna sulla base dell’articolo 18, lettera s della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, è necessario che il minore abbia un’età inferiore ai 3 anni nel momento in cui viene eseguito l’arresto della persona ricercata. Poco importa, quindi, l’età del minore al momento del fatto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 52/15 depositata il 5 gennaio 2015 (MAE). Alla Suprema Corte si era rivolta una donna che si era allontanata con il proprio figlio da Cipro ed era così indagata per sottrazione internazionale di minore. La Corte di appello di Catania aveva accolto l’istanza di consegna presentata dalle autorità cipriote, predisponendo la custodia cautelare in carcere in ragione del tentativo della ricorrente di fuggire a Istanbul. La donna si è rivolta alla Cassazione indicando diversi profili di illegittimità nell’esecuzione del mandato di arresto europeo, tutti rigettati dalla Suprema Corte. Prima di tutto, la Cassazione respinge la tesi secondo la quale nel nostro ordinamento non è presente il reato di sottrazione internazionale di minore, sottolineando altresì che non è in alcun modo necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero sia perfettamente corrispondente alla norma italiana. Irrilevante altresì la differenza sul trattamento sanzionatorio. Respinta anche la tesi della genericità nell’individuazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva perché la ricorrente non aveva fornito alcuna prova sul punto. In ultimo, la Cassazione ha respinto il richiamo all’articolo 18, lettera s della legge n. 69/2005 come motivo di impedimento alla consegna. La norma indicata che, per di più non ha una corispondenza nella decisione quadro  2002/584/GAI, pone un limite all’applicazione di misure cautelari in esecuzione del mandato di arresto nei confronti di madre con un bambino di età inferiore ai tre anni, prevedendolo solo in casi di “eccezionale gravità”. Ora, – osserva la Corte – la rilevazione dell’età come motivo ostativo alla consegna  può essere opposta unicamente se il minore non ha compiuto i tre anni nel momento dell’arresto e non al momento del fatto perché “è solo a partire da quella fase temporale che il contenuto e i fini sottesi alla previsione della su citata norma di garanzia prendono corpo e possono essere specificamente attivati e soddisfatti nell’ambito della procedura di consegna”. Poiché al momento dell’arresto della donna il bambino aveva quattro anni, la condizione ostativa non può trovare applicazione.

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