Corte europea dei diritti dell’uomo: modificata la norma sulle misure provvisorie

Nuove modifiche all’articolo 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, adottate nella plenaria del 23 febbraio 2024 e pubblicate il 28 marzo 2024 (Regolamento). Con il nuovo testo, è stata codificata la prassi che si è ormai sviluppata nella giurisprudenza della Corte e che, quindi, per maggiore chiarezza, era necessario inserire nel Regolamento. In questo modo, il ricorrente ha maggiore consapevolezza sulla soglia necessaria per ottenere tali misure ed è in grado di valutare in anticipo in quali casi ha diritto a riceverle. 

La nuova versione dell’articolo 39 prevede che la Corte possa concedere le indicate misure laddove ritenga che siano necessarie nell’interesse del richiedente o per il corretto svolgimento del procedimento. Inoltre, come condizione indispensabile, è previsto che le misure siano richieste nel caso di un imminente rischio di un danno irreparabile a un diritto convenzionale. Per quanto riguarda tale nozione, è chiarito che si considera tale un danno che, a causa della sua natura, non sarebbe suscettibile di riparazione, ripristino nella situazione precedente al danno o adeguato risarcimento. In simili casi, se la Corte ritiene che l’assenza di tali misure può condurre a una situazione in cui la restitutio in integrum e altre forme di riparazione non sarebbero più possibili deve disporre l’adozione delle misure provvisorie che sono direttamente legate al superamento di un’elevata soglia di gravità. È così richiesto che vi sia, prima facie, un rischio imminente di danno irreparabile. L’adozione delle misure può derivare da una richiesta del ricorrente o di altro interessato o può essere decisa direttamente dalla Corte.

Per fornire una guida sugli aspetti sostanziali e procedurali che disciplinano il procedimento per l’adozione delle misure di cui all’articolo 39 del Regolamento, la Presidenza della Corte ha adottato una guida pratica per assicurare chiarezza e trasparenza, sottolineando le circostanze eccezionali che giustificano l’adozione di queste misure (PD_interim_measures_ENG).

Qui la scheda preparata dalla Cancelleria della Corte sui casi in cui sono state concesse le misure provvisorie (Scheda informativa).

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