Crimini contro l’umanità in Siria: la Cassazione francese esclude la giurisdizione della Francia

La Corte di Cassazione francese, sezione penale, con la sentenza n. 21-81.344, depositata il 24 novembre, ha stabilito che i giudici francesi non hanno giurisdizione sui crimini contro l’umanità commessi all’estero se non c’è un titolo di giurisdizione idoneo in base all’ordinamento francese (crimini contro l’umanità). La vicenda aveva al centro un cittadino siriano, accusato di tortura, crimini contro l’umanità e complicità per crimini commessi in Siria tra marzo 2011 e agosto 2013. L’uomo aveva contestato gli atti del procedimento istruttorio chiedendone l’annullamento, ma la sezione istruttoria della Corte di appello di Parigi, settima sezione, con la pronuncia del 18 febbraio 2021, aveva respinto l’istanza. Di qui il ricorso in Cassazione e la richiesta di annullamento del provvedimento per assenza di giurisdizione della Francia rispetto ai crimini commessi in Siria. La Cassazione ha accolto il ricorso in base all’articolo 689-11 del codice di procedura penale il quale richiede che una persona sospettata di avere commesso crimini di genocidio e contro l’umanità all’estero può essere perseguita e giudicata dai tribunali francesi solo se risiede abitualmente in Francia, se gli atti sono punibili secondo la legislazione dello Stato in cui sono stati commessi o se questo Stato o lo Stato di cui il sospettato ha la cittadinanza è parte alla Convenzione di Roma sull’istituzione della Corte penale internazionale. Per la Cassazione, i fatti commessi non sono punibili secondo la legge siriana perché, pur essendo parte a diversi trattati internazionali, la Siria non ha ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale e non ha previsto un reato che contenga l’elemento costitutivo relativo a un attacco contro la popolazione civile in esecuzione di un piano concertato. Così, la Cassazione ha annullato la sentenza e dichiarato l’incompetenza dei tribunali francesi sul procedimento contro il cittadino siriano.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *