Vittime di crimini commessi da nazisti: fissate le regole di accesso al Fondo

Con decreto del 28 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato la procedura di accesso e le modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle Forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre e l’8 maggio 1945 (Decreto). Per spingere verso la chiusura del procedimento avviato per la seconda volta dalla Germania dinanzi alla Corte internazionale di giustizia che aveva già fissato l’udienza sulle misure cautelari per il 9 maggio, l’Italia aveva adottato il decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 (DL PNRR) “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e la Germania aveva comunicato il ritiro della richiesta e la Corte ha cancellato le udienze (CIG). Tuttavia, il decreto legge, poi convertito, lasciava aperte molte questioni pratiche di applicazione e, quindi, con una certa calma, il Ministero dell’economia ha adottato il decreto del 28 giugno. Per quanto riguarda il diritto di accesso al Fondo, l’articolo 2 chiarisce che detto accesso è assicurato ai soggetti vittime di
crimini di guerra e contro l’umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023, soddisfano alternativamente una delle seguenti condizioni: “a) hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui all’art. 1; b) hanno definito i giudizi pendenti per effetto dell’esercizio delle suddette azioni giudiziarie con un atto di transazione, secondo la normativa vigente, previo parere dell’Avvocatura dello Stato”. Gli interessati devono presentare istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, utilizzando il modulo disponibile nel sito. Spetta alla Direzione competente verificare il rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 3. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dovuto, essa “viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della
legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un’unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data
di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3”. 

Intanto, prosegue il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, sulla legittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto legge n. 36. Il 4 luglio si è tenuta l’udienza.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/con-decreto-legge-litalia-blocca-lazione-della-germania-allaja.html

 

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