Custodia cautelare: limiti all’applicazione retroattiva delle regole più favorevoli

Nessun effetto retroattivo sui termini massimi della custodia cautelare per le fasi esaurite prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha sancito l’illegittimità costituzionale della legge  che aveva abrogato le differenze nel trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti e, in particolare, gli articoli 4 bis e 4 vicies ter del dl n. 272 del 2005 convertito con legge n. 49/2006. Lo hanno chiarito le sezioni unite della Corte di cassazione, su rinvio della quarta sezione penale, con la pronuncia n. 44895 depositata il 28 ottobre (44895_10_2014). La Suprema Corte ha analizzato anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, la pronuncia Scoppola contro Italia del 17 settembre 2009 con la quale Strasburgo ha sancito il principio di irretroattività della legge penale più severa e quello della retroattività della legge più favorevole, precisando, però, che detta regola “non diviene al contempo un principio dell’ordinamento processuale tanto meno nell’ambito delle misure cautelari”. Di conseguenza, il principio tempus regit actum vige nell’ambito processuale, con la disapplicazione della regola “ora per allora”, ferma restando la necessità di stabilire se le norme appartengono alla sfera del diritto penale materiale o processuale. In ogni caso, osserva la Cassazione, in materia di custodia cautelare, è necessario considerare ogni fase come un segmento autonomo con la conseguenza che la pronuncia della Corte costituzionale non incide sulle fasi esaurite prima della pubblicazione della pronuncia non determinando effetti retroattivi.

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