Custodia cautelare non reiterabile se non sono rispettati i termini del MAE

Nel caso di procedura passiva di consegna, se l’autorità emittente non rispetta i termini richiesti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con l. n. 69/2005, la custodia cautelare disposta dallo Stato di esecuzione non può essere rinnovata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 46165 depositata il 7 novembre 2014 (mae). Nel caso di specie, il mandato di arresto era stato emesso dalle autorità tedesche. L’Italia aveva adottato un provvedimento di custodia cautelare e, in ultimo, la misura era stata reiterata in attesa dell’ulteriore documentazione che doveva provenire dalla Germania. Di qui il ricorso alla Cassazione che ha dato ragione al destinatario del Mae. La decisione quadro – osserva la Suprema Corte – è chiara nel prevedere che la decisione sulla richiesta di consegna sia adottata entro 60 giorni e prorogata di altri 30 sono in casi eccezionali proprio al fine di assicurare che il mandato di arresto sia trattato ed eseguito con la massima urgenza. Così non era stato nel caso di specie con la conseguenza che la custodia cautelare non può essere rinnovata malgrado la richiesta della Corte di appello di informazioni integrative.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *