Dieselgate: sì alla competenza del giudice del luogo in cui sono state acquistate le automobili

L’azienda di automobili che utilizza alcuni software illegali per manipolare i dati sulle emissioni dei gas di scarico può essere citata in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il consumatore che ha acquistato l’automobile e che in quello Stato ha subito il danno. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 9 luglio nella causa C-343/19. (C-343:19). A rivolgersi alla Corte Ue è stato un giudice austriaco alle prese con un’azione avviata da un’associazione austriaca di tutela dei consumatori che chiedeva un risarcimento alla Volkswagen per i danni derivanti dall’utilizzo, nei veicoli acquistati da consumatori austriaci, di un software che aveva manipolato i dati sulle emissioni dei gas di scarico. L’azienda aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice austriaco che, prima di decidere sul merito, ha chiesto alla Corte Ue alcuni chiarimenti sul regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale e, in particolare, sull’art. 7 nella parte in cui tale norma dispone che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Già in passato, Lussemburgo ha precisato che “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” è sia quello in cui si concretizza il danno sia quello in cui si verifica l’evento generatore. Di conseguenza, spetta all’attore scegliere se agire dinanzi ai giudici di uno o l’altro Stato. Nel caso in esame, la Corte Ue ha chiarito che il luogo dell’evento generatore del danno era in Germania, mentre le conseguenze dannose si erano manifestate successivamente all’acquisto in un altro Stato membro ossia in Austria. Inoltre – osserva la Corte – è vero che i veicoli erano affetti da un vizio sin dall’installazione del software (avvenuta in Germania) ma il danno lamentato “si è concretizzato solo al momento dell’acquisto di detti veicoli, con l’acquisizione per un prezzo superiore al loro valore reale”, tenendo conto che il vizio presente ha inciso sull’effettivo valore reale del prodotto.  Un simile danno non è una conseguenza indiretta del danno subito e non è neanche un pregiudizio meramente patrimoniale, anche se l’azione risarcitoria mira ad ottenere una compensazione per la diminuzione del valore dei veicoli. Pertanto, il danno subito dall’acquirente ha natura materiale e si concretizza nel momento dell’acquisto del veicolo presso un terzo. Di conseguenza, il costruttore di automobili stabilito in un altro Stato membro, che ha equipaggiato l’auto con un software che manipola i dati, può ragionevolmente attendersi di essere citato dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato in cui il danno si concretizza ossia lo Stato nel quale il consumatore ha acquistato il veicolo. 

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