Direttive con effetti diretti: la Corte amplia il perimetro di applicazione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Farrell depositata il 10 ottobre (causa C-413/15, C-413:15) ha allargato, almeno in parte, il perimetro di applicazione delle direttive dettagliate stabilendo che gli effetti diretti sono opponibili ad enti di diritto privato se lo Stato affida loro compiti di interesse pubblico. La questione pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte suprema irlandese: la controversia nazionale riguardava una passeggera di un furgone che, dopo aver subito un incidente, non aveva ottenuto il risarcimento perché il proprietario del mezzo non era assicurato. La donna aveva chiesto un risarcimento all’ente competente: la sua istanza era stata respinta in primo grado, ma in appello aveva ottenuto un indennizzo. La vicenda era approdata alla Corte Suprema che ha chiamato in aiuto gli eurogiudici per stabilire se la seconda direttiva 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE), dotata di effetti diretti, sia opponibile “a un organismo di diritto privato al quale uno Stato membro abbia demandato il compito di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della stessa direttiva”.

La Corte di giustizia, da un lato, ha precisato che una direttiva “non può creare obblighi in capo a un singolo” e, quindi, non può essere azionata contro enti privati, dall’altro lato, ha chiarito, però, che gli amministrati possono invocare le norme dell’atto Ue non solo contro uno Stato membro e i suoi organi territoriali, ma anche “nei confronti di organismi o enti soggetti o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli”. Pur non arrivando ad accogliere la richiesta dell’Avvocato generale Sharpston il quale aveva invitato la Corte “a riconsiderare e a riesaminare criticamente le giustificazioni addotte nella sentenza Faccini Dori per respingere l’efficacia diretta orizzontale”, Lussemburgo ha preso le distanze dalla sentenza Foster del 1990 ritenendo che i criteri individuati per consentire l’azionabilità delle direttive dotate di effetti diretti non devono essere applicati cumulativamente. Di conseguenza, è sufficiente che gli enti o gli organismi, anche di diritto privato, siano chiamati ad assolvere un compito di interesse pubblico, con poteri che vanno al di là di quelli propri dei rapporti tra privati, per permettere ai singoli di invocare direttamente le direttive nei confronti di detti enti. Pertanto, con riguardo al caso di specie, gli organismi costituiti in base alle direttive per indennizzare i danni provocati da soggetti che non hanno rispettato gli obblighi di copertura assicurativa, in quanto enti  incaricati dallo Stato di svolgere compiti di interesse pubblico, anche con poteri impositivi nei confronti delle compagnie di assicurazione, devono essere classificati tra gli enti pubblici. E questo al di là della denominazione nazionale. Di conseguenza, i privati possono invocare le norme delle direttive con effetti diretti contro enti di questo genere. Una conclusione che allarga l’efficacia del diritto Ue e apre uno spiraglio, come auspicato dall’Avvocato generale, ad effetti diretti delle direttive non solo in senso verticale, ma anche orizzontale.

 

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