Diritto d’autore e collegamenti ipertestuali: chiarimenti da Lussemburgo

Il clic collocato su un sito che riporta a un indirizzo web il quale riproduce fotografie coperte dal diritto d’autore comporta una violazione del diritto Ue in materia di tutela del diritto d’autore se sussiste un fine di lucro perché, in questo caso, si presume la conoscenza della violazione delle regole sulla protezione della proprietà intellettuale. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata l’8 settembre nella causa C-160/15 (c-16015) a seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte suprema olandese che ha chiesto chiarimenti sulla direttiva 2001/29/Ce sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società di informazione, recepita in Italia con Dlgs n. 68/2003. Questi i fatti. Un sito internet olandese, che si occupa di notizie “rosa”, attraverso un messaggio anonimo che richiamava un collegamento ipertestuale, aveva permesso la diffusione di un link a un sito con alcune fotografie coperte dal diritto d’autore, da pubblicare su Playboy. L’editore sosteneva che era stato violato il diritto d’autore del fotografo e, in effetti, in primo grado aveva avuto ragione, ma la vicenda è arrivata alla Corte suprema e poi a Lussemburgo. La Corte di giustizia, in primo luogo, ha stabilito che il collocamento su un sito internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, può essere qualificata come una comunicazione al pubblico. La direttiva 2001/29 – osservano gli eurogiudici – non precisa la nozione di “comunicazione al pubblico” ed è così necessario procedere a un’interpretazione che tenga conto dell’obiettivo dell’atto dell’Unione che è quello di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, considerando, però, anche il diritto alla libertà di espressione. E’ vero che in passato la stessa Corte ha stabilito che la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente disponibili su un altro sito non è una comunicazione al pubblico, ma questo solo nei casi in cui le opere sono accessibili con il consenso del titolare. Nel caso in esame, invece, la Corte arriva a un’altra conclusione perché manca il consenso del titolare del diritto d’autore, il pubblico di riferimento è nuovo rispetto ai destinatari della rivista e l’attività è a fini di lucro. Proprio quest’elemento è la chiave di volta. Se manca – scrive la Corte – si può presumere che il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera disponibile in un altro sito non è una comunicazione al pubblico e non sussiste una violazione del diritto d’autore, soprattutto nei casi in cui l’opera è già disponibile senza restrizioni di accesso sul sito internet al quale è effettuato il rinvio. Se invece, la persona che procede al collegamento è consapevole che un’opera è pubblicata illegittimamente su internet, ipotesi che generalmente si realizza se c’è il fine di lucro, si configura una comunicazione al pubblico. Necessario, in ogni caso, un esame individualizzato.

 

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