La domanda riconvenzionale del datore di lavoro fondata su un contratto di cessione del credito può essere presentata dinanzi al giudice competente a decidere sul ricorso avviato dal lavoratore. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea ad affermarlo nella prima sentenza sulla nozione di domanda riconvenzionale, depositata ieri (causa C-1/17, C-1:17).
A sollevare il quesito pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 20 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sostituito, dal 2015, dal n. 1215/2012, è stata la Corte di appello di Torino. La vicenda interna riguardava un lavoratore italiano, domiciliato in Polonia, che aveva contestato il suo licenziamento e chiesto un risarcimento del danno non patrimoniale. Il ricorrente si era rivolto al giudice della sede del datore di lavoro, una società italiana. L’uomo era stato distaccato nella sede della consociata polacca e poi licenziato. Di qui il ricorso al Tribunale di Torino e la domanda riconvenzionale presentata dall’azienda italiana fondata sulla cessione dei crediti da parte della società polacca. Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta del lavoratore e si era dichiarato incompetente sulla domanda riconvenzionale. La Corte di appello, prima di decidere, ha chiesto a Lussemburgo di chiarire la portata dell’articolo 20 (oggi articolo 22) in base al quale “l’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato (n.d.r. in questo caso la Polonia). 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione”. Per la Corte, la deroga in materia di domanda riconvenzionale è stata inserita per evitare procedimenti “superflui e molteplici” e privilegiare la competenza di un unico giudice su tutte le pretese delle parti. A ciò si aggiunga che il lavoratore è tutelato nell’avvio del procedimento sulla base di criteri individuati nel regolamento Ue che permettono di tutelare la parte debole del contratto. Questo vuol dire che la presentazione della domanda riconvenzionale non incide negativamente sulla protezione del lavoratore. Così, la Corte ha dato il via libera alla domanda riconvenzionale dinanzi al giudice adito dal lavoratore anche nei casi in cui detta domanda è fondata su un contratto di cessione del credito concluso successivamente alla proposizione dell’istanza principale del lavoratore. Nel rispetto, però, della sussistenza di un’origine comune delle pretese reciproche e che detta origine sia fondata o su un contratto o su una situazione di fatto.
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