La Corte di cassazione su dichiarazione di esecutività e requisiti formali secondo il regolamento n. 44/2001 – Declaration of enforceability and formal checks of the document supplied according to Regulation No. 44/2001 –

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 16290/18 depositata il 20 giugno ha chiarito taluni aspetti relativi alla dichiarazione di esecutività di un titolo giudiziale con efficacia esecutiva in uno Stato membro e i controlli che competono al giudice italiano (ordinanza). Con la citata ordinanza, a seguito del ricorso di una donna che aveva impugnato la pronuncia della Corte di appello di Firenze che si opponeva all’esecuzione in Italia di una sentenza contumaciale con al centro la dichiarazione di inammissibilità relativa all’esecuzione forzata promossa da due donne, la Cassazione ha delineato i contorni dell’applicazione del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sostituito, dal 2015, dal n. 1215/2012. Chiarito che detto regolamento era applicabile ratione temporis in forza dell’articolo 66, comma 2 del regolamento n. 1215/2012, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza rinviando alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame. Per la Cassazione, il giudice italiano è tenuto al controllo degli aspetti di natura formale in base all’articolo 53 del regolamento 44/2001. Se nel corso del procedimento di impugnazione dell’exequatur è disposta la sospensione in base all’articolo 46 del regolamento “e nelle more sia intervenuta una decisione dello Stato di formazione del titolo che lo abbia riformato, sostituendosi alla pronuncia oggetto del procedimento, il giudice italiano dovrà rinnovare il controllo ex art. 53 con riferimento alla pronuncia di secondo grado”.

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