Esecuzione della pena in uno Stato estero: consenso irrevocabile

Se il condannato presta il consenso al trasferimento nel suo Paese di origine per scontare la pena, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche, non può poi chiedere la revoca del trasferimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 16022/14, depositata l’11 aprile (16022:14). La Corte di appello di Milano aveva dato il via libera al trasferimento di un detenuto condannato in Italia affinché potesse scontare, come da sua richiesta, la pena in Romania. Tuttavia, successivamente, il condannato aveva chiesto la revoca del trasferimento. Il ricorso è stato respinto dalla Suprema corte sia in base all’interpretazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sia del Dlgs 161/2010 con il quale è stata recepita la decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. Il consenso- precisa la Suprema Corte – se rispetta le condizioni di legittimità fissate nella normativa è irrevocabile. Di qui il rigetto del ricorso.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *