Estradizione e scadenza per la rimessione in termini

Il detenuto all’estero, che è estradato in Italia per scontare una condanna, ha diritto a presentare l’istanza di rimessione in termini entro 30 giorni dal momento della consegna e non da quando ha avuto conoscenza della condanna. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza 24860 del 12 giugno 2015 (24860), con la quale è stata accolta la richiesta di annullamento del diniego alla rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza di condanna, per reati relativi al traffico di stupefacenti, decisa della Corte di appello di Roma. La pronuncia di condanna da parte del Tribunale di Roma era stata resa in contumacia e l’uomo, quindi, in base all’articolo 175, comma 2 bis del codice di procedura penale, che si occupa in modo specifico della restituzione del termine nei casi di estradizione, aveva chiesto la rimessione in termini. La richiesta era stata respinta dalla Corte di appello che riteneva che i termini fossero già scaduti dal momento che la conoscenza della condanna era avvenuta molto prima rispetto alla consegna. Una conclusione non condivisa dalla Corte di Cassazione secondo la quale il termine di 30 giorni fissato dall’articolo 175 c.p.p. decorre dal momento della consegna indipendentemente dalla conoscenza del procedimento o dalla nomina dei difensori. Si tratta – osserva la Suprema Corte – di una garanzia aggiuntiva che serve a consentire l’esercizio pieno dei diritti di difesa per colui che è detenuto all’estero. Di qui l’annullamento della pronuncia della Corte di appello chiamata a un nuovo esame.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *