Filiazione e diritto internazionale privato: modificata la legge n. 218

Dal 7 febbraio 2014 scattano le nuove norme in materia di filiazione che portano a una modifica anche tra le disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1995 n. 218 sul sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisioni delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219” (DLGS), nel titolo III sulle novità introdotte alle leggi speciali in materia di filiazione, modifica l’articolo 33 della legge n. 218 stabilendo che la legge applicabile per determinare lo stato di figlio è quella nazionale dello stesso figlio o, se più favorevole, quella dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita. Rispetto all’originario articolo 33, quindi, si prevede, proprio in ragione del favor filiationis, l’operatività di più leggi, con la conseguenza che potrebbero venire in rilievo, in taluni casi, laddove quella del figlio sia meno favorevole, le leggi di due diversi ordinamenti. In base all’art. 101, 2° comma, del Dlgs n. 154 la legge richiamata si occupa anche dei presupposti e degli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Nei casi in cui non sia possibile l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio dovrà essere applicata la legge italiana (ipotesi non prevista nell’articolo 33).

In linea con la precedente versione dell’articolo 33, lo stato di figlio “acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge”. E’ stato tuttavia previsto che se l’indicata legge non prevede la contestazione trova applicazione la legge italiana. Spazio, poi, in modo innovativo rispetto al passato, alle norme di applicazione necessaria che trovano, per la prima volta, un’espressa elencazione nella legge n. 218. In particolare, in base al 4° comma dell’art. 101, sono considerate come norme di applicazione necessaria, tra le altre, “le disposizioni del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio”.

L’articolo 35 della legge n. 218 viene modificato con l’eliminazione della parola “naturale e il 1° comma è sostituito dal seguente: “1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”.

Modificato anche l’articolo 36. In base alla nuove regole è stato inserito l’articolo 36 bis, secondo il quale “Nonostante il richiamo ad altra legge, si  applicano  in  ogni caso le norme del diritto italiano che:  a) attribuiscono ad  entrambi  i  genitori  la  responsabilità genitoriale; b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di  provvedere al mantenimento del figlio; c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale  in  presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/un-anno-di-tempo-per-ladozione-delle-modifiche-alla-legge-n-21895-in-materia-di-filiazione.html

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