Formula esecutiva, notai e clausole abusive: un chiarimento da Lussemburgo

Il notaio può apporre la formula esecutiva su un atto autentico senza un esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la  sentenza depositata il 1° ottobre (C-32/14, C-32:14), precisando che una simile formula la quale dà il via libera all’esecuzione forzata senza l’avvio di un procedimento contenzioso in sede giurisdizionale è in linea con la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita in Italia con Dlgs 206/2005 contenente il codice del consumo. Sono stati i giudici ungheresi a chiamare in aiuto la Corte Ue. Al centro della vicenda nazionale una controversia tra un consumatore e un istituto di credito che, avvalendosi di atto autentico redatto da un notaio, aveva concesso un prestito per l’acquisto di un bene mobile garantito dall’ipoteca sullo stesso bene. Il contraente non aveva pagato la rata e il contratto era stato risolto. Di qui la decisione della banca di rivolgersi al notaio per ottenere l’apposizione di una formula esecutiva. Così era stato. Poi il consumatore aveva chiesto al notaio la soppressione della formula ma l’istanza era stata respinta proprio perché non c’era stata alcuna irregolarità. Il consumatore si era rivolto così al tribunale nazionale che, prima di decidere, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici. Nodo da sciogliere è se sia possibile apporre una formula esecutiva senza che il notaio controlli il carattere abusivo di alcune clausole del contratto. Nel caso in esame, il notaio, adempiendo ai suoi doveri, aveva verificato il rispetto di una serie tassativa di requisiti formali e poi negato la soppressione della clausola: questo perché era tenuto a effettuare un controllo sulla legittimità dell’apposizione della formula, ma non sulla validità delle clausole.

In base al sistema costruito dalla direttiva 93/13, che punta a far prevalere l’uguaglianza sostanziale tra i contraenti rispetto a quella formale, riequilibrando la posizione di inferiorità della parte debole, ossia il consumatore, il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, con la possibilità di adottare provvedimenti provvisori come la sospensione del procedimento esecutivo. Tuttavia, per la Corte, un procedimento semplificato di esecuzione forzata come quello che attribuisce al notaio l’apposizione della formula esecutiva senza un esame d’ufficio delle clausole abusive non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. Tra l’altro, l’esercizio della funzione giurisdizionale ha differenze fondamentali con quella notarile, con la conseguenza che la prassi sviluppatasi per la prima “non si attaglia” alla seconda. Di conseguenza, per Lussemburgo, spetta agli ordinamenti interni stabilire norme sullo svolgimento della funzione notarile nel rispetto del principio di equivalenza e di effettività. I notai – osserva Lussemburgo – nel redigere l’atto autentico svolgono “un ruolo di prevenzione del carattere abusivo delle clausole del contratto” e assicurano una parità di trattamento in tutte le procedure, inclusa la fase dell’esecuzione forzata. Senza dimenticare che il consumatore può presentare un ricorso per contestare la validità del contratto o per far cessare l’esecuzione forzata. Di qui la conclusione che lo Stato membro fornisce mezzi adeguati ed efficaci – come imposto dall’articolo 7 della direttiva 93/13 – per privare di effetti le clausole abusive.

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