Direttiva servizi e notai: rinvio pregiudiziale a Lussemburgo

Il giudice di pace di Matera ha chiamato in causa la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-600/13, CURIA – Documenti) per stabilire se la direttiva servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 osti alla legge notarile italiana n. 89/1913 che attribuisce la competenza esclusiva al notaio per la redazione e l’autenticazione degli atti di compravendita immobiliare in Italia. Va segnalato, però, che l’articolo 17 della direttiva servizi esclude espressamente dall’ambito di applicazione dell’atto Ue “gli atti per i quali la legge richieda l’intervento del notaio”.

La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via da una controversia tra una società di diritto inglese, la Intelcom Service Ltd, e l’Ufficio del territorio di Matera che non aveva accettato la trascrizione di un contratto di compravendita immobiliare concluso tra la società e un privato perché non redatto con atto pubblico e non sottoscritto, di conseguenza, alla presenza di un notaio agente come pubblico ufficiale. Il rifiuto dell’amministrazione, che non ha proceduto alla trascrizione in linea con l’articolo 2657 del codice civile, ha comportato “il fallimento negoziale dell’accordo a causa della legislazione italiana”. Il giudice di pace di Matera, prima di pronunciarsi nel merito, chiede alla Corte di giustizia di chiarire se la situazione di monopolio in questo settore sia conforme al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con particolare riguardo alla libera circolazione dei servizi e alla direttiva Bolkestein che, però, come detto, prevede un’espressa deroga alla libera prestazione dei servizi per i notai nei casi in cui debbano redigere atti per i quali la legge richiede il loro intervento.

1 Risposta
  • Gaetano Vitellino
    marzo 19, 2014

    Grazie per la notizia, davvero interessante.
    Mi permetto di aggiungere che, ancor più in generale, i servizi forniti da notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione sono espressamente esclusi, ai sensi dell’art. 2 par. 2 lett. l), dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.
    Disposizione analoga è prevista, in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, dalla recentissima direttiva 2013/55/UE, la quale ha aggiunto un nuovo par. 4 all’art. 2 della direttiva 2005/36/CE, ai sensi del quale quest’ultima “non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione”.
    Va al riguardo osservato, da un lato, che il testo definitivo della nuova direttiva sulle qualifiche professionali – frutto in particolare della volontà del Parlamento europeo – va in senso diametralmente opposto alla proposta della Commissione, presentata il 19 dicembre 2011. Quest’ultima, infatti, suggeriva di estendere il campo di applicazione della direttiva qualifiche ai notai, pur se con adattamenti in considerazione della specificità della professione.
    Dall’altro lato, non può non rilevarsi come la novella segni un deciso arretramento sulla strada della maggiore integrazione dei mercati dei servizi professionali rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia (le note sentenze del maggio 2011). Sulla scorta di queste ultime, infatti, non solo è chiaro che l’attività svolta dal notaio non partecipa all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 51 TFUE, e quindi sono ad essa pienamente applicabili le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ma si può altresì supporre, con ragionevole certezza, che la professione notarile avrebbe dovuto ritenersi inclusa nell’ambito della direttiva qualifiche (contrariamente a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 d.lgs.9 novembre 2007 n. 206, che vi ha dato attuazione in Italia), se non fosse intervenuta la modifica espressamente apportata dalla direttiva 2013/55/UE.
    Insomma, la creazione del mercato interno dei servizi incontra sacche di resistenza, anche all’interno delle istituzioni dell’Unione (soprattutto, purtroppo, quelle più democratiche).

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